Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, non riguarda piccoli e semplici aggiustamenti al D. Lgs. 81/08 ma, per alcuni aspetti, si tratta di innovazioni tali da poter definire il provvedimento un vero e proprio “Nuovo testo Unico della Sicurezza sul Lavoro”. Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una “patente” a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggior spazio alla prevenzione ed una rivisitazione delle sanzioni. Il nuovo testo, entrato in vigore il 20 agosto 2009, dovrebbe dare il via affinché il Ministero del Lavoro, proceda alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ideale completamento del processo di riforma intrapreso e, al contempo “a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali. In tal modo si favorisce il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole”.

Il Campo di applicazione della legge

Si amplia e si precisano le novità che, oltre alle imprese di tutti i settori, riguardano i volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto. Mentre entro il 31 dicembre 2010 deve essere emanato un decreto che disciplina le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile.

La lotta al lavoro irregolare

In materia di lavoro irregolare, il decreto correttivo riprende sostanzialmente le disposizioni che erano già state anticipate con la direttiva del ministro del Lavoro del 18 settembre 2008. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell'attività. La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra della stessa indole.

La data certa

La complessità della procedura necessaria ad ottenere la “certezza” della data viene semplificata, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti delle sicurezza in azienda. Viene introdotto il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l’utilizzo di un sistema di posta certificata – per conferire al documento la “certezza” della data.

Lo stress da lavoro correlato

Con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l’articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. “nuovi rischi” e, quindi, meritevole di attenta ponderazione.

Comunicazione RLS

Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.

Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l’attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. Per garantire l’immediato e corretto start-up della procedura in parola, viene precisato che in fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

La patente a punti sulla sicurezza in edilizia

Una patente a punti per le imprese "sicure" che garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici. Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza il nuovo decreto inserisce un nuovo dispositivo che tende a mettere “fuori mercato” le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Saranno soprattutto valutati elementi come la realizzazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati.

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